Il Decreto Rilancio e le misure di capitalizzazione: un piccolo passo verso l’innovazione del Paese

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Articolo scritto da Daniele Trevisan, Neolaureato in Economia e Finanza, Università Ca’ Foscari – Venezia

Tra le varie misure messe in atto dal Governo italiano per contrastare i gravi effetti della pandemia Covid-19 sul tessuto economico italiano, primaria importanza occupa il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, il cui obiettivo primario è quello di apportare un ammontare sufficiente di risorse verso l’economia reale, ponendo particolare attenzione al sostegno all’innovazione e al settore delle piccole e medie imprese innovative e delle start-up.

Il Decreto Rilancio si pone sulla scia dei programmi posti in essere nel corso degli anni, tra i quali il piano “Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese”, che nasce dai cc.dd. “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)”, promossi dalle Nazioni Unite. L’obiettivo di fondo di dette misure è la trasformazione strutturale e radicale del Paese, attraverso la digitalizzazione, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile ed etico della società.

Il Decreto Rilancio, nelle disposizioni dell’art. 38, denominato “Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative”, si è focalizzato sugli interventi a favore delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, per le quali sono stati previsti: contributi a fondo perduto, sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, crediti agevolati alle imprese, ecc., vale a dire misure volte ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio che in capitale di debito, in modo da favorire la capitalizzazione di tali imprese e, di conseguenza, l’iniezione della liquidità necessaria a sopperire al crollo dei livelli di offerta e di domanda di beni e servizi, avvenuto in ogni settore economico.

Gli incentivi alle start-up

L’art 38, al primo comma, richiama il c.d. fondo “Smart&Start Italia”, istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico nel 2014 e che prevede la concessione di finanziamenti agevolati per quelle start-up, costituite da non più di 48 mesi, aventi piani di impresa:

«a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o

b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o

c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata», realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d’impresa e Digital Innovation Hub.

La disposizione in questione destina a tale fondo risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, con il fine di finanziarie le agevolazioni concesse alle start-up richiedenti, che si concretizzano in finanziamenti, senza interessi, per un importo pari all’80% delle spese riferite a: immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali, servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, dipendenti e collaboratori impiegati alla realizzazione del piano stesso.

Se da un lato, quindi, l’obiettivo della disposizione è l’incremento della dotazione finanziaria del fondo “Smart&Start Italia”, attraverso l’intervento appena descritto, dall’altro essa intende ampliare la capacità operativa della misura: le start-up, infatti, hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto le altre aziende e, di conseguenza, necessitano di ulteriori fondi per favorire l’eventuale passaggio dell’impresa verso una dimensione più ampia. Nel tentativo, quindi, di favorirne il consolidamento, il Decreto Rilancio prevede lo stanziamento di dieci milioni di euro «per la concessione alle start-up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative», nei termini e con le modalità definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Le misure in questione, cc.dd. “Smart Money”, si rivelano indispensabili per incentivare il ricorso a quei soggetti che consentono l’accelerazione dello sviluppo delle start-up, in particolar modo durante le fasi successive all’incubazione, nelle quali non sono sufficientemente mature da poter ricorrere a forme di finanziamento più sofisticate.

Gli incentivi al venture capital

Sulla scia di quanto detto per il fondo “Smart&Start Italia” si pongono gli interventi presenti nell’art. 38, terzo comma. Quest’ultimo, infatti, prevede un incremento di 200 milioni di euro, per il 2020, al “Fondo a sostegno del venture capital”, avente come scopo primario quello di promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative e delle PMI innovative, attraverso la possibilità, in capo a soggetti sia privati che pubblici, di sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi di venture capital, ovvero di fondi che investono in fondi per il venture capital.

Compito del “Fondo a sostegno del venture capital” è sostenere gli investimenti, ricorrendo anche a soluzioni quali: la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di obbligazioni convertibili o di altri strumenti finanziari di debito e l’erogazione di finanziamenti agevolati. In particolare, la previsione di un meccanismo di investimento che consenta la possibilità di convertire il prestito, consistente originariamente in titoli di debito, in una partecipazione al capitale sociale dell’impresa, può costituire un’efficacie incentivo all’ingresso di nuovi soggetti, tra cui investitori specializzati, in grado di sopportare l’elevato rischio che caratterizza le imprese innovative. La conversione del debito, dunque, presenta vantaggi sia dal punto di vista del finanziatore, il quale si vede attribuito un maggiore coinvolgimento nelle dinamiche societarie, sia per la società finanziata, che viene in possesso della liquidità necessaria per far fronte ai processi produttivi e sostenere la patrimonializzazione.

Ulteriori misure, diverse dagli incentivi all’aumento di capitale, sono presenti ai commi 5 e seguenti, che prevedono la proroga di dodici mesi della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative (art. 38, co. 5) e una serie di incentivi fiscali sugli investimenti da parte dei privati (art. 38, commi 7, 8 e 9).

La “finanziarizzazione” delle start-up

Ci troviamo di fronte ad un processo di finanziarizzazione dell’innovazione, che ha avuto origine nel 2012 con il c.d. “Decreto Crescita Bis”, con il quale sono state introdotte numerose deroghe ai principi di diritto societario, fallimentare e finanziario in favore delle start-up innovative, anche costituite sotto forma di s.r.l., attraverso l’applicazione di istituti tipici delle s.p.a. per favorire l’investimento in tali società.

Obiettivo del legislatore è quello di aumentare la diversificazione degli strumenti di investimento che non sono riconducibili né alle azioni ordinarie né alle obbligazioni, cc.dd. strumenti “ibridi”, e che possono attribuire al titolare diritti patrimoniali ovvero amministrativi. Si tratta di strumenti tipicamente riconducibili alle società di grandi dimensioni, ma che, se acquisiti da imprese di piccola dimensione, fanno sì che queste acquisiscano alcuni caratteri tipici delle prime, come la perdita della personalizzazione della partecipazione, in favore di una maggiore standardizzazione della stessa. Le start-up vengono, in questo modo, dotate di caratteri finanziari sempre più accentuati, con l’obiettivo di migliorare la raccolta di risorse da investire nell’attività e di conseguenza far fronte alla crisi economica, anche attraverso il reperimento al di fuori del mercato dei capitali.

In questo senso, dunque, vanno lette le citate disposizioni del Decreto Rilancio, affinché esso possa portare ad un’accelerazione del processo di trasformazione dell’economia verso meccanismi legati all’innovazione tecnologica e digitale. È certo che lo scenario che ci troveremo davanti sarà caratterizzato da una forte presenza dello Stato nell’operatività delle imprese e nelle dinamiche di funzionamento del mercato. Tuttavia, la valenza di detti interventi potrà essere apprezzata solamente a posteriori.

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